Statuto dell’Organizzazione di Volontariato
“Ente Zoofilo Ecologista – EZE ODV”
ARTICOLO 1
Costituzione e sede
È costituita l’Organizzazione di Volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni, denominata “Ente Zoofilo Ecologista – EZE ODV”, in breve “EZE-ODV” ovvero “E.Z.E.-ODV”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Fano in viale Ruggero Mariotti n°19. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.
L’Associazione utilizzerà nella denominazione la locuzione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” sino a quando sarà iscritta nel Registro Regionale del Volontariato fino a che questo sarà in vigore, ovvero al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo.
A seguito dell’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione integrerà la propria denominazione con l’acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.
L’Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2
Carattere dell’Associazione
L’Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato come previsto dall’art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.
ARTICOLO 3
Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
ARTICOLO 4
Scopi e attività dell’Associazione
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare si prefigge di:
- promuovere e diffondere la cultura della legalità, della non violenza, dell’antispecismo, della solidarietà nei confronti di tutti gli esseri viventi;
- contrastare qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento nei confronti degli animali;
- salvaguardare l’ambiente e le condizioni di vita di tutti gli animali, proteggerli da ogni forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento;
- promuovere metodi non cruenti di gestione della fauna selvatica e sinantropica e della ricerca scientifica;
- prevenire e contrastare il randagismo canino e felino;
- promuovere una utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nell’ottica della sostenibilità ambientale e sociale;
- promuovere l’applicazione e il progresso della normativa vigente in materia di tutela degli animali e dell’ambiente;
- valorizzare e sostenere gli ETS-ODV e tutti gli altri soggetti impegnati in attività di volontariato affini a quelle del presente Statuto.
L’Associazione svolgein via principale e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
L’Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:
- Vigilare sul rispetto della normativa vigente a tutela degli animali e dell’ambiente, ivi comprese caccia e pesca, anche per mezzo delle proprie Guardie Ecozoofile appositamente formate e oggetto di apposito regolamento;
- Realizzare corsi di formazione per Guardie Ecozoofile deputate al servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale e operatori deputati allo svolgimento di tutte le altre attività statutarie;
- Gestire rifugi per animali, canili, centri di recupero della fauna selvatica, oasi e colonie feline nonché tutte le attività accessorie volte ad assicurare agli animali la più adatta collocazione in relazione alla specie;
- Custodire animali in difficoltà anche temporaneamente e al di fuori dei rifugi, promuovere e gestire le adozioni degli animali, ivi compresi le staffette e ogni spostamento necessario fino all’adozione definitiva;
- Gestire aree naturali protette, centri di educazione ambientale, oasi naturalistiche, parchi urbani e suburbani, comprese le relative strutture;
- Partecipare a bandi, progetti, finanziamenti anche in concorso con altre ODV, ETS, soggetti pubblici e privati;
- Realizzare materiale informativo e didattico, organizzare eventi, manifestazioni, incontri, convegni, campagne di sensibilizzazione e progetti rivolti alle scuole e alla cittadinanza, finalizzati alla diffusione della cultura animalista e ambientalista, dei principi della zoo antropologia, di un corretto rapporto dell’uomo con l’ambiente e con gli animali, della cultura della legalità, della non violenza, della solidarietà nei confronti di tuti gli esseri viventi e dell’antispecismo;
- Collaborare con soggetti pubblici e privati, anche per mezzo di convenzioni, per lo svolgimento di tutti i compiti attinenti le finalità statutarie;
- Promuovere proposte di legge e di regolamento, lanciare petizioni, intraprendere azioni legali per conseguire la concreta tutela dei fini statutari quali ad esempio istanze, diffide, denunce, ricorsi avverso atti illegittimi della pubblica amministrazione in materia di animali e ambiente, costituzione di parte civile nei processi penali per reati in danno degli animali, del patrimonio faunistico e dell’ambiente;
- Promuovere e valorizzare il ruolo delle altre ODV con analoghe finalità statutarie organizzando incontri, manifestazioni, tavoli di lavoro e proponendo progetti congiunti;
- Aderire mediante propri rappresentanti a Enti, Organizzazioni, Istituzioni, Fondazioni italiani od esteri aventi fini analoghi o complementari;
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.
L’Associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell’Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d’esercizio o nella relazione di missione.
L’Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.
Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall’art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia.
ARTICOLO 5
Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche o, a far data dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici quali ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti dell’art.32 del codice del Terzo Settore, di orientamento e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione e che condividono le finalità e i principi statutari dell’Associazione.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
ARTICOLO 6
Ammissione e diritti dei soci
L’ammissione dei soci è libera.
La domanda di ammissione va inoltrata mediante compilazione di apposita scheda sottoscritta al Consiglio Direttivo contestualmente al versamento della quota associativa e deve contenere l’impegno a condividere le finalità dell’associazione, osservarne lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo provvede in via provvisoria all’iscrizione nel libro dei soci e alla prima riunione utile delibera l’ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, ovvero il diniego motivato, da comunicarsi entro 60 giorni all’interessato provvedendo alla restituzione della quota. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato maggiorenne il diritto di voto in Assemblea e di proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
ARTICOLO 7
Categorie dei soci
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
– Ordinari: svolgono operativamente attività di volontariato per il perseguimento delle attività statutarie.
– Sostenitori: sostengono economicamente l’attività dell’Associazione senza svolgere attività operativa di volontariato
– Onorari: hanno acquisito particolari meriti nell’ambito delle finalità statutarie. Sono nominati annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota annuale. Il numero dei soci onorari deve essere in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.
La quota associativa viene stabilita dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita e alle decisioni dell’Associazione mediante il voto espresso in Assemblea.
ARTICOLO 8
Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi. Il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che esterne, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
ARTICOLO 9
Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri o nuoccia col suo comportamento al buon nome dell’Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni debitamente motivate:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. Il ricorso sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla pronuncia dell’Assemblea dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.
ARTICOLO 10
Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b) per decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa entro la scadenza fissata;
c) per espulsione;
e) per decesso.
ARTICOLO 11
Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea generale dei soci;
– il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
ARTICOLO 12
Partecipazione dell’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, ne determina gli orientamenti generali e assume le decisioni di competenza cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di voto all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell’Associazione che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.
ARTICOLO 13
Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà effettuata con una o più delle seguenti modalità: lettera semplice, posta elettronica, PEC, fax, SMS, applicazioni di messaggistica istantanea. Inoltre, ove l’Associazione disponga di una sede sociale accessibile e normalmente frequentata dai soci, l’avviso di convocazione sarà affisso nella Sede Sociale; se l’Associazione possiede un sito internet, la convocazione sarà pubblicata anche nel sito.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.
ARTICOLO 14
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe non possono essere conferite ai membri degli organi amministrativi o di controllo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.
L’Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria delibera con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, sia in prima che in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
La partecipazione all’ Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche a distanza attraverso strumenti che consentano l’individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e dal Consiglio Direttivo in fase di convocazione.
ARTICOLO 15
Forma di votazione dell’Assemblea
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su deliberazione preventiva della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo discusso ed approvato dall’Assemblea in occasione della seduta elettorale.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio ha diritto a un voto.
ARTICOLO 16
Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
d) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione nonché la penale per i ritardati versamenti;
e) approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria:
a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
È in facoltà dei soci ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno della prima Assemblea utile presentando formale richiesta al Consiglio Direttivo sottoscritta da almeno un quinto dei soci.
ARTICOLO 17
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione ed ha il compito di:
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere economo che può anche essere un socio esterno al Consiglio Direttivo competente in materia.
- dare mandato al Presidente di convocare l’Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da presentare all’Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da presentare all’Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità nel rispetto le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all’Assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale o in caso di necessità, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.
ARTICOLO 18
Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può eleggere inoltre il Segretario ed il Tesoriere economo.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione.
Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
ARTICOLO 19
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno da inviarsi anche anche per posta elettronica, SMS o altro servizio di messaggistica istantanea almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica SMS o altro servizio di messaggistica istantanea possono assumere valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note le deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può dare mandato al Presidente di delegare a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ARTICOLO 20
Compiti del Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione per tutti gli effetti di legge, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Si occupa della tenuta dei libri sociali e contabili quando non delegata al Segretario o al Tesoriere economo o altro Consigliere.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare al Vice-Presidente o ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia temporaneamente impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.
ARTICOLO 21
Segretario dell’Associazione
Il Segretario, ove nominato, dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, redige i verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 22
Il Tesoriere-Economo
Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, si occupa della tenuta e della compilazione dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.
Libri sociali
L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
– il libro degli associati;
– il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
I libri sono tenuti a cura del Presidente o suo delegato.
Il Socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all’ Assemblea dei soci.
ARTICOLO 24
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ARTICOLO 25
Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalla quota associativa da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- dai risarcimenti derivanti dalla costituzione di parte civile nei processi per reati in danno degli animali e dell’ambiente;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da proventi derivanti dalle attività previste dall’ art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
- da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.
ARTICOLO 26
Destinazione degli avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale accumulato durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In particolare in base alle disposizioni dell’art. 8 del d.lgs. 117/2017, all’Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente Statuto, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
ARTICOLO 27
Durata del periodo di contribuzione
Le quote associative sono dovute per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione non può chiedere il rimborso della quota associativa annuale già versata.
ARTICOLO 28
Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale. All’atto del versamento l’associato dovrà specificare se si tratta di donazione o di anticipazione.
Il versamento non fa sorgere altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
ARTICOLO 29
Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell’esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura del Presidente o suo delegato , salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.
I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Al superamento dei limiti previsti dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
ARTICOLO 30
Scioglimento e liquidazione dell’Associazione
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Con l’entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall’Assemblea.
ARTICOLO 31
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell’Associazione.
ARTICOLO 32
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al d.lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.